Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta un esito procedurale cruciale, che impedisce alla Suprema Corte di esaminare il merito di una questione. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale offre uno spunto per analizzare le conseguenze di tale pronuncia e l’importanza del rispetto dei requisiti formali e sostanziali nell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 1° aprile 2025. Il ricorrente ha adito la Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento a lui sfavorevole. Il procedimento si è concluso con un’ordinanza emessa in camera di consiglio il 10 luglio 2025.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel vivo delle doglianze sollevate dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che le ragioni del ricorrente fossero infondate, ma piuttosto che l’atto di impugnazione non superava il vaglio preliminare necessario per essere discusso nel merito.
Come diretta conseguenza di questa pronuncia, la Corte ha condannato il ricorrente a due sanzioni accessorie:
1. Il pagamento delle spese processuali sostenute.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti richiesti, al fine di non appesantire inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in linea generale, un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause. Le più comuni includono la mancanza di uno dei motivi specificamente previsti dalla legge (ad esempio, violazione di legge o vizio di motivazione), la proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti (non consentite in sede di legittimità), o il mancato rispetto dei termini e delle forme prescritti per la sua presentazione.
La decisione di inammissibilità è, quindi, una barriera procedurale: la Corte non valuta se il giudice precedente abbia avuto ragione o torto, ma si limita a constatare che il ricorso non è idoneo a provocare tale valutazione.
Conclusioni
La pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione ha implicazioni pratiche significative. In primo luogo, il provvedimento impugnato diventa definitivo e non può più essere messo in discussione. In secondo luogo, comporta un onere economico non trascurabile per il ricorrente, che oltre a non veder accolte le proprie richieste, è tenuto al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso sottolinea l’importanza fondamentale di affidarsi a un legale esperto per la redazione di un ricorso per Cassazione, un atto che richiede un’elevata specializzazione tecnica per superare il rigoroso vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione riguardo al ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza quindi esaminarne il merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha valutato se le lamentele del ricorrente fossero giuste o sbagliate?
No, la dichiarazione di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il contenuto e la fondatezza delle questioni sollevate nel ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27537 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27537 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOVA SIRI il 12/10/1970
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che si procede de plano;
Rilevato che il ricorso è stato presentato dal condannato personalmente, e che, pertanto, lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. 613, comma 1, primo periodo, co
proc. pen., secondo cui “l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscr a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione”;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della
Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2025.