Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12903 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12903 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a IVREA il 06/01/1981 NOME nato a IVREA il 24/09/1980
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
ritenuto
che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la adeguatezza della motivazione in punto di responsabilità – con riferimento, peraltro, esclusivamente alla Corrado – e trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione e/o risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato dei presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, per altro verso, il ricorso non si confronta con gli elementi valorizzati dai giudici di merito e sintetizzati nella sentenza impugnata (cfr., ivi, pag. 3-4) e che, con motivazione immune da profili di manifesta illogicità, hanno consentito di affermare la responsabilità concorsuale della Corrado in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nell’ordinamento processuale penale, a fronte dell’onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all’imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quanto meno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 – , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virqinia, Rv. 278373 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. COGNOME, Rv. 259245 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014,
Stanciu Rv. 261657 – 01; Sez, 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 – 01).
che, infine, quanto alle censure relative al trattamento punitivo, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione – e le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze sfuggono al sindacato di legittimità laddove le relative determinazioni, sorrette da sufficiente motivazione, non siano state frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (cfr., in particolare, pagg. 4 e 5 sulla congruità delle pene irrogate in aumento, per la ritenuta continuazione con fatti già giudicati) e non suscettibili di ridimensionamento in ragione degli elementi negativamente valorizzati;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.