Inammissibilità Ricorso Cassazione: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione è tutto. La Corte ha dichiarato l’ inammissibilità del ricorso in Cassazione presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La ragione? Il ricorso era totalmente privo della specificità richiesta dalla legge, trasformandosi in una critica generica e inefficace.
Il Contesto del Caso: Un Ricorso Troppo Vago
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa a seguito di un giudizio abbreviato. L’appellante contestava in particolare il trattamento sanzionatorio ricevuto. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato dalla Suprema Corte come un mero esercizio di stile, privo di argomentazioni concrete e pertinenti. Invece di contestare punto per punto le motivazioni della sentenza di secondo grado, il ricorrente si è limitato a deduzioni generiche, rendendo impossibile per il giudice individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Inammissibilità Ricorso Cassazione e il Principio di Specificità
Il fulcro della decisione ruota attorno all’articolo 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso a pena di inammissibilità. La Corte chiarisce che questa specificità deve essere valutata sotto un duplice profilo:
* Intrinseco: i motivi non devono essere generici o indeterminati nelle ragioni di fatto e di diritto.
* Estrinseco: i motivi devono essere correlati alla decisione impugnata. Se le argomentazioni del ricorso appaiono superficiali e non si confrontano con la complessità delle motivazioni della sentenza, il ricorso è solo apparentemente valido.
L’atto di impugnazione non è una semplice lamentela, ma deve svolgere una funzione di critica argomentata, puntuale e precisa, consentendo al giudice superiore di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e perché.
Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la condanna, comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti senza la dovuta diligenza, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che i motivi del ricorso devono essere apprezzati non solo per la loro coerenza interna (intrinsecamente), ma anche in relazione alla decisione che si sta impugnando (estrinsecamente). Nel caso di specie, il ricorso presentava deduzioni “generiche e inconferenti”, senza una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificassero e senza congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato. Questa carenza ha impedito al giudice di esercitare la propria funzione di controllo, poiché non erano stati chiaramente individuati i punti della sentenza da sottoporre a revisione. Mancando una correlazione tra la critica e la decisione, il ricorso si è rivelato inidoneo a raggiungere il suo scopo.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, richiede un’analisi meticolosa e una critica puntuale della sentenza impugnata. Non basta dissentire genericamente; è necessario costruire un’argomentazione solida, specifica e pertinente. In assenza di questi elementi, il rischio concreto è quello di incorrere in una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, vanificando ogni possibilità di veder riesaminata la propria posizione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era del tutto privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale, presentando motivi generici e indeterminati.
Cosa intende la Corte per mancanza di specificità intrinseca ed estrinseca?
Per mancanza di specificità intrinseca, la Corte intende la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto. Per mancanza estrinseca, intende l’assenza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e le motivazioni della sentenza impugnata, che rende la critica solo apparente e non funzionale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22869 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22869 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 10/01/1968
avverso la sentenza del 05/04/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale deducono vizi motivazionali di una sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato, con particolare riguardo al trattamento sanzionatorio, Ł del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, si prospettano deduzioni generiche e inconferenti, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME