Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli formali. Uno dei più comuni è la mancanza di specificità dei motivi di ricorso, una causa di inammissibilità del ricorso in Cassazione che blocca l’esame del caso sul nascere. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità delle doglianze possa essere fatale per le sorti di un’impugnazione.
Il Caso in Analisi: Un Appello Respinto in Partenza
Una persona, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, ha presentato ricorso per Cassazione. I motivi sollevati erano di diversa natura: si lamentava il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, si contestava l’eccessività della pena inflitta e, infine, si criticava l’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati.
Nonostante la pluralità delle censure, il ricorso non ha superato il vaglio preliminare della Corte Suprema, venendo immediatamente bloccato per un vizio di forma considerato insanabile.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dalla ricorrente (la pena era davvero eccessiva? la qualificazione giuridica era corretta?), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale.
La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata duplice: da un lato, la condanna della Corte d’Appello è divenuta definitiva; dall’altro, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Causa dell’Inammissibilità Ricorso Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581 del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce i requisiti di forma e contenuto che ogni atto di impugnazione deve possedere per essere considerato valido. Tra questi, spicca il principio di specificità dei motivi.
Deduzioni Generiche e Mancanza di Correlazione
Secondo la Corte, i motivi presentati dalla difesa erano mere “deduzioni generiche”. Mancava una “puntuale enunciazione delle ragioni di diritto” a sostegno delle richieste. In altre parole, non basta affermare che la pena è eccessiva o che il reato è stato qualificato erroneamente; è necessario spiegare perché, indicando con precisione i passaggi della sentenza impugnata che si ritengono errati e le norme di legge che si assumono violate.
Il ricorso non creava un collegamento logico e giuridico tra le critiche mosse e la motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Questa assenza di correlazione ha impedito ai giudici di legittimità di comprendere appieno le censure e, di conseguenza, di valutarle.
L’Impossibilità di Esercitare il Sindacato Giudiziale
La Corte ha sottolineato che un ricorso così formulato non consente al “giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la corretta applicazione della legge sulla base di critiche specifiche e circostanziate. Se queste critiche mancano o sono vaghe, il giudice non ha gli strumenti per svolgere il proprio compito. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione diventa, quindi, una conseguenza inevitabile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: la forma è sostanza. Un ricorso per Cassazione deve essere un atto chirurgico, capace di isolare i vizi della sentenza impugnata e di argomentare in modo rigoroso e pertinente. La genericità e la vaghezza non sono ammesse e portano direttamente alla dichiarazione di inammissibilità. Per gli avvocati, ciò significa un’attenta e meticolosa preparazione dell’atto di impugnazione; per gli imputati, la consapevolezza che non basta avere ragione nel merito, ma è cruciale saperla far valere nel rispetto delle regole processuali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e privi dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Mancava una chiara enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quali erano i motivi del ricorso presentati dall’imputata?
L’imputata lamentava il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’eccessività della pena e l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Quali sono state le conseguenze per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28807 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28807 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME ROVERETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta il mancat proscioglimento dell’imputata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’ecce della pena e l’erronea qualificazione giuridica, sono del tutto privi dei requ specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntual enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlat riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME e che, dunque, non si consente giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il pr sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 4 giugno 2024.