Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda che la mancanza di specificità nei motivi di appello non è un dettaglio trascurabile, ma una causa diretta di inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: per ottenere una revisione, non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario articolare le proprie ragioni in modo chiaro e conforme alla legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, ha adito la Corte di Cassazione lamentando il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, il ricorso si limitava a questa unica censura, senza articolare in modo dettagliato le ragioni giuridiche a suo sostegno.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che l’atto presentato era del tutto privo dei requisiti di specificità richiesti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Violazione del Principio di Specificità
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici di legittimità. La Corte ha evidenziato come il ricorso presentasse unicamente ‘deduzioni generiche’. Mancava una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che avrebbero dovuto giustificare l’impugnazione, così come i necessari riferimenti alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Questo vizio formale, tutt’altro che secondario, ha un’implicazione pratica fondamentale: impedisce al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza precedente e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. In altre parole, se l’appello non è specifico, la Corte non è messa in condizione di capire cosa riesaminare e perché. Il principio di specificità serve a garantire che il processo di impugnazione sia un dialogo strutturato tra le parti e il giudice, e non una generica richiesta di re-visione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per ogni operatore del diritto: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, è un’attività che non ammette approssimazioni. La genericità dei motivi non solo rende il ricorso inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito, che si vede condannato al pagamento di spese e sanzioni. È quindi imperativo che ogni motivo di ricorso sia argomentato in modo dettagliato, specifico e strettamente collegato alla motivazione del provvedimento che si intende contestare, nel pieno rispetto delle norme procedurali.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Presentava deduzioni generiche senza enunciare puntualmente le ragioni di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Cosa si intende per ‘deduzioni generiche’ in questo contesto?
Con ‘deduzioni generiche’ la Corte intende argomentazioni vaghe, che non indicano in modo preciso quali parti della sentenza impugnata si contestano e per quali specifiche ragioni giuridiche, impedendo così al giudice di comprendere i rilievi mossi e di esercitare la sua funzione di controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35155 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 00AMBEN) nato a TRIVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 proc. pen.;
che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 maggio 2024.