Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è l’inammissibilità del ricorso in Cassazione, una sanzione processuale che impedisce alla Suprema Corte di esaminare le ragioni dell’imputato. Una recente ordinanza della settima sezione penale chiarisce ancora una volta i requisiti di specificità che ogni ricorso deve possedere per superare questo primo, fondamentale vaglio.
Il Caso in Esame: Un Appello Generico contro la Valutazione delle Prove
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, incentrando le proprie critiche sulla valutazione dell’attendibilità delle persone offese e, più in generale, sulla ricostruzione dei fatti. Tuttavia, il modo in cui queste critiche sono state formulate si è rivelato fatale per le sorti dell’impugnazione.
La difesa, infatti, si è limitata a proporre una visione alternativa delle risultanze processuali, senza però confrontarsi in modo analitico e specifico con le argomentazioni dettagliate contenute nella sentenza impugnata. Questo approccio ha portato la Suprema Corte a un giudizio netto: il ricorso era inammissibile.
Le Regole sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi cardine del giudizio di legittimità, spiegando perché il ricorso non potesse essere accolto. La decisione si fonda su tre pilastri fondamentali.
La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il primo e più importante motivo di inammissibilità è la violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso non può essere una generica lamentela. Deve, al contrario, essere un atto che instaura un dialogo critico con la sentenza impugnata. Ciò significa che il ricorrente deve:
1. Identificare con precisione i passaggi della motivazione che intende contestare.
2. Spiegare perché tali passaggi siano errati in diritto o manifestamente illogici.
3. Dimostrare come l’eliminazione di tali errori avrebbe portato a una decisione diversa.
Nel caso di specie, il ricorso era generico, indeterminato e non correlato alla complessità delle argomentazioni sviluppate dai giudici di merito.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Un altro punto cruciale è la natura stessa del giudizio in Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è quello di ricostruire i fatti o di valutare nuovamente le prove (come la credibilità di un testimone), ma solo di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Il ricorso in esame, invece, chiedeva proprio una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova, proponendo un’alternativa ricostruzione dei fatti. Questa richiesta esula completamente dalle competenze della Cassazione ed è, pertanto, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero, al contrario del ricorrente, ampiamente e logicamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni esenti da criticità. Le doglianze difensive, secondo gli Ermellini, si limitavano a censurare la persuasività e l’adeguatezza della motivazione, senza però individuare un vizio di manifesta illogicità, l’unico che può trovare ingresso nel giudizio di legittimità. Sollecitare una ‘differente comparazione’ tra le prove o evidenziare ragioni di fatto per giungere a conclusioni diverse non è consentito in questa sede. Pertanto, constatata la mancanza dei requisiti di legge, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito fondamentale per ogni difensore. La preparazione di un ricorso per Cassazione richiede una tecnica redazionale rigorosa e una profonda comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza di merito; è indispensabile articolare critiche specifiche, pertinenti e ancorate a vizi di legge o a palesi illogicità della motivazione. In caso contrario, il rischio è che il ricorso si areni prima ancora di essere esaminato nel merito, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la sua genericità e la mancanza di specificità dei motivi, in violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Non si confrontava in modo critico e puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa non è consentito chiedere alla Corte di Cassazione?
Non è consentito chiedere alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte è un giudice di legittimità che valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non il merito della causa.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TEMPIO PAUSANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti, con particolare riguardo all’attendibilità delle persone offese, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisiv travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimentc (si vedano, in particolare, pagg. 12 – 19, 21 e 22);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.