Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30732 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TERAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la corrette della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con partic riguardo alla prova del coinvolgimento dell’imputato nel reato presupposto, o ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammiss dall’art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in questa sede;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata no solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decis impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazi delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante cr valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al si del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e dec travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatte con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 4434 del 24/11/202 2022, Desideri, Rv. 282955; Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, COGNOME, Rv 277594), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa s (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.