Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando Non Si Può Contestare la Provvisionale
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più netti nel percorso processuale, segnando una barriera invalicabile per le doglianze del ricorrente. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di quali motivi non possono essere portati al suo esame, in particolare per quanto riguarda la quantificazione della provvisionale. Analizziamo questa decisione per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le sue conseguenze pratiche.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, focalizzando le sue censure sulla concessione di circostanze attenuanti e, soprattutto, sulla quantificazione dell’importo della provvisionale, ovvero l’anticipo sul risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile, una banca di credito cooperativo.
Il ricorso mirava a ottenere una revisione di tali aspetti, ritenuti ingiusti o errati, da parte della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento.
La Decisione della Suprema Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che le ragioni addotte dal ricorrente non rientrano tra quelle che possono essere legittimamente esaminate in quella sede.
Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato a una serie di pagamenti: le spese del procedimento, una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende e, infine, il rimborso delle spese legali sostenute dalla parte civile nel giudizio di Cassazione, quantificate in 2.686,00 euro oltre accessori.
Le Motivazioni: Perché l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Il cuore della decisione risiede nella natura del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente nei gradi precedenti, non riesaminare i fatti o le valutazioni discrezionali del giudice, come la quantificazione di un danno.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che contestare l’importo della provvisionale non costituisce un motivo valido per un ricorso in Cassazione. A sostegno di questa posizione, i giudici hanno richiamato un precedente consolidato (Cass. Pen., Sez. 2, n. 44859/2019), secondo cui la quantificazione della provvisionale non è una questione che può essere dedotta ‘ex se’ (cioè, da sola) davanti alla Corte di legittimità. Si tratta di una valutazione di merito, riservata ai giudici dei primi due gradi di giudizio, che si basa sull’analisi delle prove e sulla determinazione dell’entità del danno subito dalla vittima. Tentare di rimettere in discussione tale quantificazione equivale a chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che le è precluso.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non tutte le decisioni dei giudici di merito possono essere appellate fino all’ultimo grado. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla quantificazione della provvisionale serve a preservare la funzione della Suprema Corte, evitando che venga sommersa da questioni fattuali già esaminate.
Per l’imputato, le conseguenze sono severe: non solo il ricorso è stato respinto, ma la dichiarazione di inammissibilità ha comportato un aggravio di spese significativo. Questo caso serve da monito sull’importanza di fondare il ricorso per Cassazione esclusivamente su vizi di legittimità (come violazioni di legge o difetti di motivazione palesi), anziché su un disaccordo con le valutazioni di merito del giudice, per evitare un esito processuale ed economico sfavorevole.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché verteva sulla corretta quantificazione dell’importo della provvisionale, un aspetto che, secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, non è di per sé contestabile in sede di Cassazione in quanto attiene al merito della decisione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in € 2.686,00 oltre accessori di legge.
È possibile contestare l’importo di una provvisionale davanti alla Corte di Cassazione?
Sulla base di quanto emerge dall’ordinanza e dalla giurisprudenza richiamata, la mera quantificazione dell’importo della provvisionale non è un motivo che può essere validamente posto a fondamento di un ricorso per Cassazione, in quanto non costituisce una questione di legittimità ma di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21106 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CARATE BRIANZA il 03/02/1964
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e le memorie inviate
in limine;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale
e la violazione di legge in relazione al difetto di procedibilità quanto al termine per proporre querela di cui all’art. 124 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di
profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da analisi critica del
argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.
15 della sentenza impugnata sulla tempestività della querela);
ritenuto che il secondo motivo e il terzo di ricorso, con cui si deduce il vizio
motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della provvisionale, sono indeducibili poiché
inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in
particolare, pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative alla concessione delle invocate circostanze e sulla corretta quantificazione dell’importo della provvisionale, peraltro non ex se deducibile in Cassazione – Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773 – 02 );
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della parte civile, che ha inviato memoria con conclusione e nota spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Banca di credito cooperativo Brianza e Laghi che liquida in complessivi C 2686,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15/04/2025
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