Inammissibilità ricorso Cassazione: quando la motivazione è sufficiente?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5591/2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di inammissibilità ricorso Cassazione: non è possibile contestare la valutazione di merito del giudice precedente se questa è sorretta da una motivazione logica e completa. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione infondata.
I Fatti del Caso
Il ricorrente aveva presentato appello avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’unica doglianza sollevata riguardava la determinazione del trattamento punitivo e, in particolare, la decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego era ingiustificato e meritava una riforma da parte della Suprema Corte.
Analisi della Decisione: il confine tra merito e legittimità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una considerazione centrale: la sentenza impugnata, nella parte relativa al diniego delle attenuanti, era supportata da una motivazione descritta come “sufficiente e non illogica”.
La Corte d’Appello aveva, infatti, esaminato adeguatamente le argomentazioni difensive, giungendo a una conclusione che, seppur sfavorevole all’imputato, risultava coerente e ben argomentata. In questi casi, il giudizio di merito diventa “non censurabile” in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo verificare che il percorso logico-giuridico seguito sia corretto e privo di vizi.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha chiarito che il ricorso era inammissibile perché l’unica doglianza prospettata era palesemente smentita dal tenore della sentenza impugnata. Quest’ultima, secondo gli Ermellini, appare “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto”.
Di conseguenza, il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio si configurava come una richiesta di riesame del merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma che un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (come violazione di legge o vizi di motivazione evidenti) e non su un semplice disaccordo con le valutazioni discrezionali del giudice di merito. Per evitare una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione, è essenziale che le censure mosse alla sentenza impugnata evidenzino una motivazione inesistente, manifestamente illogica o contraddittoria, e non si limitino a proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Le conseguenze di un ricorso inammissibile non sono solo la conferma della decisione impugnata, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente, come dimostra la condanna al versamento alla Cassa delle ammende.
 
Per quale motivo un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile se la doglianza sollevata è smentita dalla motivazione sufficiente e non illogica della sentenza impugnata, specialmente quando si tenta di ottenere un riesame del merito della decisione, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione sulle attenuanti generiche presa dalla Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione se la sentenza della Corte d’Appello è supportata da una motivazione adeguata, sufficiente e non illogica. Il suo compito è verificare la legittimità della decisione, non sostituirsi al giudice di merito nella sua valutazione discrezionale.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5591 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5591  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unica doglianza prospettata afferente a determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla negata applicazione delle generich appare smentita dal tenore della la sentenza impugnata che in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.