Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando il Giudice Dice ‘Stop’
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per cassazione, un concetto fondamentale della procedura penale. Quando un caso giunge all’ultimo grado di giudizio, le regole cambiano: non si discutono più i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge. Analizziamo una decisione che ribadisce con fermezza i limiti del sindacato di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dai ricorsi presentati sia dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello sia dalla difesa di un’imputata, avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Entrambe le parti hanno cercato di contestare la decisione di secondo grado, portando le loro argomentazioni davanti alla Suprema Corte di Cassazione, l’organo di vertice della giurisdizione italiana.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato l’imputata alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi presenta un ricorso ritenuto inammissibile.
Le Motivazioni: Il Divieto di Rivalutazione del Merito e l’inammissibilità del ricorso per cassazione
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. La Corte ha distinto nettamente le posizioni dei due ricorrenti.
Per quanto riguarda il ricorso del Procuratore Generale, i giudici lo hanno ritenuto manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, aveva già risposto in modo diffuso e pertinente ai motivi di gravame, dimostrando di averli attentamente considerati. In sostanza, il ricorso non presentava nuovi e validi vizi di legittimità, ma riproponeva questioni già risolte.
Ancora più significativa è la motivazione per il ricorso dell’imputata. La Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa miravano a ottenere una “non consentita rivalutazione alternativa delle evidenze già apprezzate nel merito”. Questo significa che l’imputata non stava contestando un errore di diritto, ma chiedeva ai giudici di Cassazione di riesaminare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado. Questo compito, però, è precluso alla Corte di Cassazione, il cui ruolo è quello di “giudice della legge” e non “giudice del fatto”.
La Corte ha inoltre sottolineato la presenza di una “duplice conformità verticale”, ovvero il fatto che sia il tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello erano giunti alla stessa conclusione di colpevolezza, rendendo la decisione ancora più solida.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici nella motivazione della sentenza, senza tentare di sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Chi ignora questo principio rischia non solo di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di subire una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie, come avvenuto nel caso di specie.
Per quale motivo la Corte di Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
La Corte può dichiarare un ricorso inammissibile quando questo è manifestamente infondato o quando, anziché contestare errori di diritto, chiede una nuova valutazione dei fatti e delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può rivalutare il merito di una decisione?
Significa che la Corte non può riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per decidere se l’imputato è colpevole o innocente. Il suo unico compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile, in questo caso l’imputata, viene condannata alla rifusione delle spese processuali e al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORYE DI APPELLO DI MILANO DI
avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO. IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti dal P.g. presso la Corte di appello di Milano e dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
considerato che il motivo di ricorso processuale proposto dalla parte pubblica appare manifestamente infondato, atteso che la motivazione della sentenza impugnata rende atto, con diffuse e pertinenti argomentazioni, della infondatezza manifesta dei motivi di gravame proposti da ambo le parti, dei quali ha dato mostra di aver concretamente tenuto conto (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023, Rv. 284802; Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004);
ritenuto che le residue argomentazioni impingono la valutazione di merito della penale responsabilità, richiedendo alla Corte di legittimità una non consentita rivalutazione alternati delle evidenze già apprezzate nel merito, nella duplice conformità verticale della decisione;
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e di COGNOME NOME e condanna quest’ultima alla rifusione delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il pridente