Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18499 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18499 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il 18/12/1970
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Messina del 17 giugno
2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Patti 1’11 ottobre 2023, con c
NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione, in quanto ritenu colpevole del reato ex art. 10 del d. Igs. n. 74 del 2000, accertato il 23 novembre 2020 in C
d’Orlando.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudi colpevolezza dell’imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare un
rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione opera giudici di merito, i quali, all’esito di una puntuale disamina delle prove acquisite, hanno r
sussistente il reato contestato, valorizzando a tal fine gli esiti della verifica fiscale dall’Agenzia delle Dogane, anche tramite la consultazione dell’archivio Vies, nei confronti d
ditta individuale di NOME COGNOME esercente l’attività di commercio di autovetture, verif cui è emerso che il ricorrente ha occultato e/o distrutto le scritture contabili e l
riguardanti gli acquisti intracomunitari di autovetture effettuati dal secondo trimestre 2014
giugno 2020, avendo tale condotta impedito la ricostruzione del volume di affari dell’impresa.
Precisato che, come esposto nella sentenza impugnata (pag. 4), l’esistenza all’estero delle cop delle fatture riferite alle operazioni compiute dalla ditta di RAGIONE_SOCIALE è stata comprovata attr canali internazionali, della cui attendibilità sul piano probatorio non vi è motivo di dubita
Osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 2806
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.