Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 09/08/1976
avverso la sentenza del 07/01/2025 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, del 7 gennaio 2025, con la quale gli è stata applicata la
pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390;
rilevato che il motivo di ricorso, con cui si deduce, in maniera generica, l’assenza di motivazione in punto di responsabilità, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell’art.
448, comma
2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono
ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al
difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
rilevato che ad analoghe conclusioni deve giungersi per il motivo riguardante il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025