Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Lezioni dalla Suprema Corte sulla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità, sottolineando perché la genericità e la mera ripetizione di argomenti precedenti portano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Analizziamo insieme questo caso per comprendere i principi che ogni professionista legale deve padroneggiare.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio, ha tentato di portare le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte, contestando la sua responsabilità penale. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con i fermi paletti procedurali che regolano il giudizio di legittimità.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra esclusivamente sulla modalità con cui il ricorso è stato formulato. Secondo i giudici, i motivi presentati erano privi dei requisiti essenziali di specificità e concretezza, trasformando l’impugnazione in un tentativo inefficace di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi fondamentali, che costituiscono una guida preziosa per la redazione di un ricorso efficace.
1. Mancanza di Concreta Specificità
Il primo vizio riscontrato è la genericità dei motivi. Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello in modo vago, senza individuare errori specifici e decisivi che avrebbero potuto inficiare la correttezza logico-giuridica della decisione. La Cassazione ricorda che un ricorso non può limitarsi a una critica generica, ma deve assolvere alla funzione di una critica argomentata e puntuale, indicando con precisione le parti della sentenza che si ritengono errate e perché.
2. Divieto di Rivalutazione delle Fonti Probatorie
Un altro punto cruciale è il tentativo del ricorrente di ottenere una ‘rivalutazione delle fonti probatorie’ e una ‘alternativa ricostruzione dei fatti’. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove (testimonianze, documenti, ecc.) per decidere chi ha ragione, ma solo di verificare che il giudice precedente abbia applicato correttamente la legge e motivato la sua decisione in modo logico e non contraddittorio. Proporre una diversa interpretazione delle prove è un’attività preclusa in sede di legittimità.
3. Mera Riproduzione delle Doglianze d’Appello
Infine, la Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riprodurre ‘meramente’ le stesse doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è considerato inammissibile perché non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la motivazione della decisione che contesta, smontandone l’impianto argomentativo, non ignorandolo o riproponendo acriticamente le stesse difese.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza è un monito chiaro: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che non ammette improvvisazione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione, è indispensabile che i motivi siano:
* Specifici: Devono indicare con precisione la violazione di legge e la sua incidenza sulla decisione.
* Pertinenti: Devono concentrarsi su questioni di diritto e non tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti.
* Critici: Devono contenere una critica ragionata della sentenza impugnata, superando la mera riproposizione di argomenti già esaminati.
La mancata osservanza di questi principi non solo rende vana l’impugnazione, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano privi di specifica concretezza, tendevano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti (non consentita in Cassazione) e si limitavano a riprodurre le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello.
Cosa significa che i motivi di ricorso mancano di ‘specificità’?
Significa che le critiche alla sentenza impugnata sono generiche e indeterminate, e non individuano in modo preciso e argomentato le specifiche violazioni di legge o i vizi logici della motivazione che si intendono denunciare. Non basta esprimere un dissenso generico, ma occorre una critica puntuale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto ‘nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l’affermazione in ordine alla penale responsabilità per i reati ascritti, sia in con riguardo al concorso tra le fattispecie in imputazione che in relazione alla grossolanità del falso, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, COGNOME, Rv. 218771; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/20:19, COGNOME, Rv. 275814), le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.