Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello Non Supera il Vaglio
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso non è automatico. Esistono regole procedurali molto rigide che, se non rispettate, portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso mal impostato, evidenziando anche gli effetti per chi, nel frattempo, ha rinunciato all’impugnazione.
Il Caso in Esame: Due Ricorsi, un Unico Epilogo
La vicenda trae origine dalla sentenza di una Corte d’Appello, avverso la quale due imputati decidono di proporre ricorso per Cassazione. La situazione si articola in due distinti percorsi:
1. Il primo ricorrente decide di fare un passo indietro, presentando una formale rinuncia al ricorso.
2. Il secondo ricorrente, invece, prosegue con la propria impugnazione, contestando la valutazione delle prove effettuata nei gradi di merito.
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, giunge a una decisione netta che coinvolge entrambi gli imputati, sebbene con presupposti diversi.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso del secondo imputato. La ragione è fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. I motivi presentati, infatti, non denunciavano reali errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata. Al contrario, essi si traducevano in una richiesta di “rilettura alternativa del materiale probatorio”. In altre parole, l’imputato non contestava alla Corte d’Appello di aver applicato male la legge, ma di aver “valutato male i fatti”, proponendo una propria versione.
Questo approccio è precluso in Cassazione. La Corte non è un “terzo grado di merito” e non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici che l’hanno preceduta, a meno che non emergano vizi gravissimi come il travisamento della prova.
Conseguenze della Rinuncia e dell’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
L’aspetto più interessante della decisione riguarda le conseguenze. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La Corte applica questa sanzione non solo al ricorrente il cui ricorso è stato giudicato inammissibile, ma anche a colui che vi aveva rinunciato. Questo avviene perché, secondo la Corte, la rinuncia “non risulta in alcun modo giustificata” e l’inammissibilità del ricorso del co-imputato estende i suoi effetti negativi. La rinuncia, quindi, non basta a salvarsi dalle conseguenze economiche se l’intero impianto delle impugnazioni si rivela infondato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine della procedura penale: il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità. I giudici hanno chiarito che i motivi del ricorso erano inammissibili perché, invece di evidenziare “effettivi e decisivi travisamenti probatori”, miravano a ottenere un nuovo giudizio sui fatti. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni dei giudici di merito fossero “giuridicamente corrette, puntuali” e “immuni da manifeste incongruenze logiche”. Di fronte a una motivazione solida e coerente, la Cassazione non ha margini per intervenire. La condanna solidale alle spese e alla sanzione pecuniaria è la diretta conseguenza dell’applicazione dell’art. 616 c.p.p., che mira a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, scoraggiando ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento tecnico, mirato a censurare specifici vizi di legge o di logica della sentenza, e non un tentativo di ottenere una terza valutazione dei fatti. Una generica contestazione dell’apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito è destinata a fallire, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione. Inoltre, la decisione evidenzia come la rinuncia al ricorso non sia una scappatoia automatica per evitare sanzioni economiche, specialmente in un contesto di impugnazioni connesse e manifestamente infondate.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se, invece di denunciare errori di diritto o vizi logici evidenti della sentenza, si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove già valutate dai giudici di merito, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sui fatti.
Se una persona rinuncia al proprio ricorso, deve comunque pagare le spese processuali e la sanzione pecuniaria?
Sì. Secondo la decisione, anche chi rinuncia al ricorso può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria se la rinuncia non è giustificata e se l’inammissibilità del ricorso di altri co-imputati determina tale conseguenza, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Qual è la differenza tra un “travisamento probatorio” e una “rilettura alternativa” delle prove?
Il “travisamento probatorio” è un errore specifico e dimostrabile del giudice che ha percepito una prova in modo palesemente errato (es. leggendo un documento per un altro). La “rilettura alternativa”, invece, è un tentativo della parte di sostituire la valutazione delle prove fatta dal giudice con la propria, senza dimostrare un errore palese, e non è un motivo valido per un ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6890 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6890 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME avverso la sentenz epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
rilevato che NOME ha rinunziato al ricorso con dichiarazione resa ai sensi dell 123, comma 1 cpp, comunicata anche a( difensore ai sensi do comma 2 bis della medesima disposizione e da questi sottoscritta e quindi trasmessa via pec a questa Corte;
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile ‘perché i motivi prospettati non son consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto, piuttosto che addurre effettivi e d travisamenti probator / i sollecitano una rilettura alternativa del materiale probatorio apprezzato sostegno del giudizio di responsabilità riproducendo, peraltro, profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche e ciò anche in relazione alla misura della pena comminata per il fatto più grave, giustificata in termini tali da porre il relativo di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede;
rilevato che all’inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen. anche nei confronti del ricorrente rinunziante laddove la rinunzia non risulti in a modo giustificata, come nel caso di specie
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.