Inammissibilità Ricorso Cassazione: L’Importanza dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione, Sezione Penale, offre un’importante lezione sulla procedura delle impugnazioni. Comprendere le ragioni che portano a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione è fondamentale per ogni operatore del diritto e per chiunque affronti un procedimento penale. La decisione evidenzia una regola cardine: i motivi del ricorso per Cassazione devono trovare le loro radici nei motivi già presentati in appello. Analizziamo nel dettaglio il caso e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Un imputato, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo sollevato dinanzi alla Suprema Corte riguardava la presunta mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. L’imputato sosteneva che il reato contestatogli rientrasse in questa speciale categoria, che avrebbe dovuto portare a un proscioglimento.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, cioè non ha valutato se la causa di non punibilità fosse effettivamente applicabile. Invece, si è fermata a un esame preliminare di carattere procedurale.
La Corte ha rilevato che la doglianza relativa all’art. 131-bis c.p. non era mai stata presentata come motivo di gravame nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado. Questa omissione si è rivelata fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che i motivi di ricorso per Cassazione non possono essere dedotti per la prima volta in quella sede se non sono stati precedentemente articolati nei motivi di appello. È un principio di ‘preclusione’ che mira a garantire l’ordine e la gradualità dei giudizi di impugnazione.
La Corte ha spiegato che la legittimità del ricorso si fonda sulla previa deduzione della stessa censura nel grado precedente. Nel caso di specie, come emergeva dalla stessa sentenza impugnata della Corte d’Appello, i motivi di gravame presentati non includevano alcuna contestazione sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. L’imputato, pertanto, non poteva ‘introdurre’ tale argomento per la prima volta davanti alla Cassazione.
La conseguenza di questa violazione procedurale è drastica: il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica: la strategia processuale deve essere definita con cura fin dal primo atto di impugnazione. Ogni potenziale motivo di contestazione della sentenza di primo grado deve essere esplicitamente e dettagliatamente inserito nell’atto di appello. Omettere un motivo significa, nella maggior parte dei casi, perdere definitivamente la possibilità di farlo valere nei successivi gradi di giudizio.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione per questo motivo non è una mera formalità, ma la conseguenza di una precisa scelta legislativa volta a evitare che la Suprema Corte venga investita di questioni che avrebbero potuto e dovuto essere risolte dal giudice dell’appello. Per gli avvocati, ciò significa un’attenta e completa redazione degli atti di impugnazione; per gli assistiti, significa comprendere che l’esito di un processo dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato (mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) non era stato precedentemente dedotto come motivo di appello, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Cosa stabilisce l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale in questo contesto?
Questa norma stabilisce che non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso che non sia stato specificato nei motivi di appello. È un principio che impedisce di sollevare questioni nuove dinanzi alla Suprema Corte se potevano essere discusse nel grado precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ABDELMA3ID nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorse proposto nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 della sentenza impugnata), che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente