Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Genericità Costa Caro
L’ordinanza n. 4597/2024 della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla necessità di specificità nei ricorsi. Affronta un caso di inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato dopo aver parzialmente rinunciato ai motivi d’appello. La Corte sottolinea che la semplice e generica denuncia di una presunta violazione di legge non è sufficiente per accedere al giudizio di legittimità, specialmente quando si tratta di un controllo che il giudice deve effettuare d’ufficio.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. In sede di appello, l’imputato aveva raggiunto un accordo ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, rinunciando a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli relativi alla quantificazione della pena. La Corte d’Appello, preso atto della rinuncia, aveva quindi proceduto a riformare la sentenza di primo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio.
Successivamente, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando, in termini del tutto generici, che la Corte d’Appello avesse omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, un controllo che il giudice è tenuto a compiere in ogni stato e grado del processo.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La procedura è stata trattata in modo semplificato, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., proprio perché il ricorso era stato proposto contro una sentenza emessa a seguito di un accordo ex art. 599-bis c.p.p.
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della “assoluta genericità” del motivo presentato. La Corte ha stabilito che non è sufficiente denunciare una mancata verifica da parte del giudice di merito; è necessario, invece, che il ricorrente specifichi quali elementi concreti avrebbero dovuto portare a una decisione di proscioglimento.
Le Motivazioni della Cassazione
Nelle motivazioni, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio consolidato: sebbene il giudice d’appello, anche in presenza di un accordo sulla pena, debba sempre verificare d’ufficio l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), un ricorso in Cassazione che lamenti l’omissione di tale controllo deve essere specifico. Citando un precedente (Sez. 1, n. 944 del 2019), la Corte ha chiarito che un motivo di ricorso formulato in termini generici, che non indica alcun elemento fattuale o giuridico specifico a sostegno della richiesta, si traduce in una richiesta di una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità.
La genericità, in questo contesto, rende il motivo non scrutinabile, portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni sollevate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma l’importanza fondamentale della specificità e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione, in particolare del ricorso per cassazione. Presentare un ricorso basato su doglianze generiche e astratte non solo è inutile ai fini del riesame della decisione, ma comporta anche conseguenze economiche negative per il ricorrente. La decisione serve da promemoria per i professionisti legali: ogni motivo di ricorso deve essere solidamente ancorato a elementi specifici del processo e argomentato in modo puntuale, evitando formule di stile o lamentele non circostanziate. In caso contrario, il rischio di una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione è estremamente elevato.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua “assoluta genericità”. L’imputato ha denunciato in modo vago la mancata verifica delle cause di proscioglimento da parte della Corte d’Appello, senza indicare alcun elemento specifico che potesse giustificare tale controllo.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 4.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Anche in caso di accordo sulla pena in appello, il giudice deve verificare le cause di proscioglimento?
Sì, secondo la Corte, il giudice è sempre tenuto, in ogni stato e grado del processo, a verificare d’ufficio la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Tuttavia, un ricorso in Cassazione che lamenti tale omissione deve essere specifico e non può limitarsi a una denuncia generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4597 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4597 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Viene proposto ricorso per cassazione nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di Milano, preso atto della rinuncia, da parte -per quanto qui rileva- dell’imputato ai nnotivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, ha, in riforma della sentenza di primo grado, rideterminato il trattannento sanzionatorio irrogato per i reati ascritti al COGNOME.
Il ricorso, trattato senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, connma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto contro sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile poiché denuncia, peraltro in termini di assoluta genericità, la mancata verifica della sussistenza di una RAGIONE_SOCIALE cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – O).
Alla pronuncia di inamnnissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che, in ragione RAGIONE_SOCIALE questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 10/11/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente