Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando il Motivo è Troppo Generico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la specificità dei motivi sia un requisito fondamentale per l’accesso al giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: l’inammissibilità del ricorso Cassazione quando i motivi di appello sono formulati in maniera generica. Questo caso riguarda un ricorso basato unicamente sulla contestazione della recidiva, ritenuto non sufficientemente specifico per superare il vaglio di ammissibilità.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari presentava ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della recidiva. La difesa sosteneva che la valutazione effettuata dal giudice di merito non fosse corretta. Tuttavia, il ricorso non entrava nel dettaglio delle argomentazioni della corte territoriale, limitandosi a una critica generale senza contrapporre elementi specifici.
La Decisione e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 8538 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che il motivo presentato era “generico”. Secondo gli Ermellini, non è sufficiente lamentare un errore di valutazione da parte del giudice precedente; è necessario articolare una critica puntuale e argomentata, che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata. In assenza di tale specificità, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni: La Genericità del Motivo sulla Recidiva
La Corte ha spiegato che la decisione del giudice d’appello sulla recidiva non era affatto immotivata. Al contrario, si basava su una valutazione attenta e concreta di diversi elementi: i numerosi precedenti penali dell’imputato, anche specifici rispetto al reato commesso, la loro collocazione temporale, la gravità dei fatti e la complessiva “maggiore propensione a delinquere” dimostrata. Il ricorso, invece, non ha mosso alcuna critica specifica a questo percorso logico-giuridico, risultando così una mera e sterile contestazione. Questa carenza ha reso impossibile per la Cassazione procedere a una valutazione, determinando l’inevitabile declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
Le conseguenze di tale decisione sono significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la Corte ha determinato tale somma in 3.000,00 euro, ritenendola equa in ragione delle questioni dedotte. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi ben argomentati e specifici, per evitare non solo il rigetto, ma anche ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla recidiva, è stato ritenuto ‘generico’ dalla Corte, in quanto non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi aveva considerato la Corte d’Appello per valutare la pericolosità del soggetto?
La Corte d’Appello aveva basato il suo giudizio sui numerosi precedenti penali, anche specifici, sulla loro epoca, sulla gravità dei fatti e sulla maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
In conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERIGNOLA il 18/02/1985
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall’imputato;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 7 febbraio 2025
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