Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19792 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19792 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a GELA il 02/09/1972
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
u ita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3800/25 Caci
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, parzialmente modificato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui al
cod. pen. sostituendo, su concorde richiesta delle parti, la pena detentiva di mes reclusione in pena pecuniaria di euro 4.500,00 di multa.
che il ricorrente censura il vizio di motivazione in relazione al mancato es cause di proscioglimento
ex art. 129 cod. proc. pen.;
che è orientamento consolidato di questa Corte quello per cui l’imputato non pu in discussione la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa (com
inferiore a quella inflitta dal giudice di primo grado) e ritenuta congrua dal giudice d procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., nel quale peralt
delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della resp dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione
dell’appellante;
che alla relativa declaratoria d’inammissibilità del ricorso la Corte provve formalità di procedura», ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata;
che l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagament spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in t euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025