Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 07/01/1982
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
l dato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquil di riforma, ai sensi dell’artt. 599-bis cod. proc. pen., della sentenza del Tribunale di L’Aqui
20/11/2023 di condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 309 del 1
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza di li
entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
Si è affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificaz
giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativ
questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena ille
(Sez.
6, n.
41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 – 01. In motivazione la
Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, c proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costit
la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).
Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. e che, alla presente declaratoria, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28/03/2025