Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16050 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16050 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NEGRAR DI VALPOLICELLA il 18/03/1982
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Verona del 26 settembre 2018 che dichiarava estinto il
reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale, per intervenuta prescrizione (il fatto è stato commesso il 21 luglio 2013
Deduce, con unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 114 disp. att cod. proc. pen., 354 e 356 cod. proc. pen., e vizio motivazionale.
Il motivo riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 2 e 3 sent. app.), rispetto
quali il ricorrente non opera alcun confronto, limitandosi a reiterare le medesime doglianze proposte innanzi alla Corte territoriale, la quale ha correttament
richiamato il principio espresso sul punto dalle Sezioni Unite
(Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274), a mente del quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato
pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fat la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Evenienza che ha congruamente escluso ricorrere nel caso di specie.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2025
—
Il Consigliere estensoré