Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito le severe conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso che non rispetta i requisiti di legge. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere quando un’impugnazione viene respinta per ragioni procedurali, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni pratiche in tema di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di un tribunale del Sud Italia in data 18 dicembre 2024. Il ricorrente ha deciso di impugnare tale provvedimento direttamente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenere una revisione della decisione a lui sfavorevole.
La Corte, riunitasi in camera di consiglio il 2 aprile 2025, ha esaminato il ricorso proposto. La procedura, come di consueto, ha previsto l’avviso alle parti e la relazione del Consigliere designato, che ha illustrato i punti salienti del caso al collegio giudicante.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’esito del giudizio è stato netto e perentorio. La settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna alle spese processuali: il soggetto che ha proposto l’impugnazione è stato obbligato a farsi carico di tutti i costi legati al procedimento dinanzi alla Corte.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: Oltre alle spese, la Corte ha inflitto una sanzione pecuniaria, stimata come equa, pari a quattromila euro, da versare a favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione, pur nella sua sinteticità, è emblematica della funzione di filtro della Corte di Cassazione, che non riesamina i fatti del processo ma valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge (vizi di legittimità).
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è molto concisa e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in base alla prassi e alla normativa processuale, possiamo delineare le cause più frequenti che portano a tale esito. Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, ad esempio, quando:
* I motivi sono generici: il ricorso non specifica in modo chiaro e puntuale quali norme di legge sarebbero state violate o applicate in modo errato.
* Si chiede un riesame del merito: il ricorrente tenta di far rivalutare alla Cassazione i fatti e le prove, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
* Mancano i requisiti di legge: l’impugnazione è presentata fuori termine, da un soggetto non legittimato, o per motivi non consentiti dall’ordinamento.
La decisione di condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una finalità sanzionatoria e deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza analizzata, pur essendo un atto di routine per la Corte di Cassazione, offre un insegnamento cruciale: l’accesso al giudizio di legittimità è un rimedio eccezionale, soggetto a regole procedurali rigorose. L’inammissibilità del ricorso in Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma si traduce in conseguenze economiche tangibili per il ricorrente.
Per questo motivo, è fondamentale che l’assistenza di un legale valuti con estrema attenzione i presupposti e i motivi di un potenziale ricorso, per assicurare che l’impugnazione sia fondata su vizi di legittimità concreti e specifici, evitando così esiti sfavorevoli e sanzioni pecuniarie.
Cosa accade quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile?
In base all’ordinanza, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in quattromila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza emessa in data 18 dicembre 2024 dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Napoli.
Qual è la conseguenza economica per il ricorrente oltre al pagamento delle spese processuali?
L’ordinanza stabilisce che, in aggiunta al pagamento delle spese del procedimento, il ricorrente è condannato a versare la somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15410 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 21/07/1986
avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di NAPOLI
[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
A motivi di ricorso la difesa di COGNOME NOME impugna la sentenza sopra indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc, pere per vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc.
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso !a sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per mcc
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illiegail
della pena o della misura di sicurezza,
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali e proponibile l’irnpugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura
comunque palesemente contraddetta dai contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in
questa sede.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata ‘de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, ccd. proc. pen.
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena
; lei diehlara7lone senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, cii euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichliara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente COGNOME pagF,rnento delle spese proce.ssuali e della somma di euro quattromila in favore colle Ce,SS3 delle ammende.
Così deciso in data 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore