Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15410 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI
[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
A motivi di ricorso la difesa di COGNOME NOME impugna la sentenza sopra indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 e seguenti cod. proc, pere per vizio
di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod. proc.
introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso !a sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per mcc
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illiegail
della pena o della misura di sicurezza,
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali e proponibile l’irnpugnazione, trattandosi di pena non illegale e che la censura
comunque palesemente contraddetta dai contenuto della pronuncia, in cui si reputa congruo il trattamento sanzionatorio, con valutazione insindacabile in
questa sede.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata ‘de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, ccd. proc. pen.
prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena
; lei diehlara7lone senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, cii euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichliara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente GLYPH pagF,rnento delle spese proce.ssuali e della somma di euro quattromila in favore colle Ce,SS3 delle ammende.
Così deciso in data 2 aprile 2025
Il Consigliere estensore