Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15407 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 30/04/1998
avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti ali atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da NOMECOGNOME ritenuto responsabile dei reato
di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. peri.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica
NOME
– ientazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprude.nza di legittimità sul punto.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e a mancala concessione delle circostanze attenuanti generiche sono
sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti e la gravità
del fatto.
considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione
non sia frutto, come nel presente caso, di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142),
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e deila somma di
curo tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dee spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 2 aprile 2025
Consigliere estensore NOME COGNOME
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