Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze di un’impugnazione davanti alla Suprema Corte. La declaratoria di inammissibilità del ricorso Cassazione non è un evento raro e comporta precise conseguenze per il ricorrente. Questo provvedimento, emesso dalla Settima Sezione Penale, illustra chiaramente l’esito di un ricorso che non supera il vaglio preliminare della Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 11 luglio 2024. Un soggetto, ritenendosi leso da tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione al fine di ottenerne l’annullamento. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, che ha fissato l’udienza per la discussione nel marzo 2025.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Cassazione
All’esito dell’udienza e della relazione svolta dal Consigliere, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha impedito alla Corte di esaminare il merito delle censure sollevate dal ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze economiche per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.
2. La condanna al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti al di fuori dei casi consentiti, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, in via generale, l’inammissibilità del ricorso Cassazione può derivare da diverse cause, come la mancanza dei requisiti formali previsti dalla legge, la proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità (ad esempio, richieste di riesame dei fatti), o la manifesta infondatezza delle censure sollevate. La Settima Sezione Penale è spesso deputata a trattare ricorsi che presentano tali vizi, definendoli con una procedura più snella.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La decisione analizzata ribadisce un principio cruciale: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, accessibile solo per specifici vizi di legittimità e non per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria serve da monito, sottolineando la necessità di un’attenta valutazione prima di adire la Suprema Corte. Per il ricorrente, l’ordinanza di inammissibilità comporta la definitività della sentenza impugnata e un onere economico non trascurabile, evidenziando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata che possa valutare correttamente le reali possibilità di successo dell’impugnazione.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Quale provvedimento è stato impugnato?
È stata impugnata la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 11 luglio 2024.
L’ordinanza spiega i motivi dell’inammissibilità?
No, il testo dell’ordinanza fornito non entra nel dettaglio delle ragioni giuridiche che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, limitandosi a comunicare la decisione finale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15020 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15020 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VITTORIA il 22/06/1985
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che con riferimento all’accertamento del dolo è evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catania, che,
contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra la reazione violenta dell’imputato e la finalità di opporsi al legittimo
operato dei pubblici ufficiali;
ritenuto che anche in merito al secondo motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del
giudice di merito, per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l’inammissibilità del ricorso;
ex rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue
art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 31 marzo 2025
Il Con: .liere estensore
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