Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando la Gravità della Condotta Sancisce la Fine del Processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito processuale che blocca l’esame nel merito della questione e comporta conseguenze economiche dirette per chi ha proposto l’impugnazione. La Suprema Corte, con una decisione sintetica ma incisiva, ribadisce come un ricorso non possa essere utilizzato come un terzo grado di giudizio, specialmente quando le motivazioni appaiono manifestamente infondate alla luce della gravità dei fatti contestati.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Respinto in Partenza
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’obiettivo del ricorrente era, verosimilmente, ottenere una revisione della decisione di secondo grado, magari puntando a una riduzione della pena. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con una valutazione preliminare da parte della Corte di Cassazione, che ha bloccato il processo sul nascere.
L’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione e le Sue Conseguenze
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non è una semplice formalità: essa impedisce ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. L’inammissibilità scatta quando l’atto di impugnazione è privo dei requisiti di legge, è presentato fuori termine o, come in questo caso, si basa su motivi che appaiono palesemente infondati.
Le conseguenze sono duplici:
1. Definitività della Sentenza: La decisione della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile.
2. Sanzioni Economiche: Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, per scoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza sia molto concisa, offre un indizio cruciale per comprendere la logica della Corte. I giudici sottolineano come sia stata “valorizzata, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la complessiva gravità della condotta”. In termini più semplici, la Corte ha ritenuto che la gravità del comportamento tenuto dall’imputato fosse tale da rendere improponibile qualsiasi richiesta di clemenza o di riduzione della pena. Di fronte a questa gravità, i motivi del ricorso sono apparsi così deboli da non meritare neppure una discussione nel merito, portando direttamente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, destinato a correggere specifici errori di diritto e non a rimettere in discussione l’intera valutazione dei fatti già compiuta nei primi due gradi di giudizio. Quando un ricorso si rivela manifestamente infondato, specialmente se volto a ottenere sconti di pena in contesti di particolare gravità, il rischio di una declaratoria di inammissibilità è molto elevato. L’esito non è solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di costi che il ricorrente deve sostenere, rendendo l’impugnazione un passo da ponderare con estrema attenzione e solo in presenza di solidi argomenti giuridici.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso non possiede i requisiti previsti dalla legge, ad esempio perché i motivi sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Per quale motivo specifico è stato dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
L’ordinanza evidenzia che la gravità complessiva della condotta del ricorrente era tale da ostacolare qualsiasi ipotesi di mitigazione della sanzione. Questo ha reso i motivi del ricorso palesemente infondati e, di conseguenza, inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14983 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14983 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 02/02/1994
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG 40893/24 – Carrubba
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
337 e 582 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990);
Esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta la mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la memoria in data 6 marzo 2025 con cui si ribadiscono le censure svolte;
Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo della
censura proposta in appello, non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, in cui correttamente è stata
valorizzata, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la complessiva gravità della condotta;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025