Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione nel sistema processuale penale. Quando un’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte, la decisione impugnata diventa definitiva, con importanti ripercussioni per il ricorrente. Analizziamo nel dettaglio questa pronuncia per chiarire i contorni di questo istituto procedurale.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto. L’obiettivo del ricorrente era quello di ottenere un riesame della sua posizione da parte della Corte di Cassazione, l’organo di vertice della giurisdizione italiana, che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 31 marzo 2025, ha posto fine al percorso processuale. La Corte ha dichiarato il ricorso ‘inammissibile’.
Questa declaratoria ha avuto due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi legati al procedimento dinanzi alla Cassazione.
2. Condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende: Oltre alle spese, è stata irrogata una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura ha una duplice funzione: sanzionare l’abuso dello strumento processuale e finanziare progetti di recupero per i detenuti.
Le Motivazioni: Il Significato dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame, nella sua sinteticità, non esplicita le ragioni specifiche della decisione, ma la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione presuppone la presenza di vizi che impediscono alla Corte di esaminare il merito della questione. Le cause di inammissibilità sono molteplici e definite dalla legge. Tipicamente, un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando, ad esempio, i motivi non sono specifici, si contesta l’accertamento dei fatti (valutazione riservata ai giudici di primo e secondo grado) anziché la violazione di legge, oppure quando l’atto viene presentato oltre i termini previsti.
La funzione della settima sezione, spesso definita ‘sezione filtro’, è proprio quella di effettuare questo controllo preliminare per evitare che la Corte venga oberata da ricorsi palesemente infondati o non conformi al modello legale. La decisione, quindi, pur senza una motivazione estesa, sancisce che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere discussa nel merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Le implicazioni di questa ordinanza sono nette. In primo luogo, la sentenza del Tribunale di Taranto diventa definitiva e irrevocabile. Ciò significa che la condanna o l’assoluzione in essa contenuta non può più essere messa in discussione. In secondo luogo, la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta un onere economico non trascurabile per il ricorrente. Questo provvedimento serve da monito sull’importanza di redigere un ricorso per cassazione con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente sulle questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge) e rispettando rigorosamente i requisiti formali richiesti dal codice di procedura penale. Un ricorso mal impostato non solo non produce alcun risultato utile, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori sanzioni economiche.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso che era stato presentato contro la sentenza di un tribunale.
Quali sono state le conseguenze economiche per chi ha presentato il ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del processo e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità cosa comporta per la sentenza impugnata?
Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza emessa dal giudice precedente diventa definitiva e non può più essere impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14984 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MANDURIA il 04/08/1983
avverso la sentenza del 02/10/2024 del TRIBUNALE di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
L olato avvi
n. 40960/24 Presicci
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui agli artt. 337, 38
cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ex
esame della causa di proscioglimento art. 129 cod. proc. pen. ed in relazione alla mancat
applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
«de plano»
che il ricorso, ai sensi dell’art. 610, comma
5-bis, cod. proc. pen., va
dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dal comma
2-bis, cod. proc. pen.;
che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e d somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2025