Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato vviso alle parti;
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato
(relativamente al difetto dell’elemento soggettivo), è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica
analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto che degli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce l’erronea
applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt.
99 e 133 cod. pen., il primo è inammissibile perché non formulato in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva, mentre il secondo è inammissibile
poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Co siglier COGNOME