Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14919 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1984
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato vviso alle parti;
udita a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato
(relativamente al difetto dell’elemento soggettivo), è indeducibile poiché
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica
analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata);
ritenuto che degli altri due motivi di ricorso, con cui si deduce l’erronea
applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt.
99 e 133 cod. pen., il primo è inammissibile perché non formulato in appello, con conseguente violazione della catena devolutiva, mentre il secondo è inammissibile
poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18/02/2025
Il Co siglier COGNOME