Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Decisione Esemplare
L’ordinanza emessa dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge. Comprendere i motivi e gli effetti di una declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia penale. Questo provvedimento, seppur conciso, sancisce la fine del percorso giudiziario per l’imputato e comporta significative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 14 maggio 2024. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, ha scelto di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per tentare di ottenere una riforma della pronuncia a lui sfavorevole. Il procedimento è quindi giunto all’attenzione dei giudici di legittimità per la valutazione preliminare sulla sua ammissibilità.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, riunitasi in camera di consiglio il 31 marzo 2025, dopo aver ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza dal contenuto inequivocabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica della corretta impostazione dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa pronuncia è duplice e severa: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è estremamente sintetica e non esplicita nel dettaglio le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità ricorso Cassazione. Tuttavia, in ambito processuale, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dalla legge. Possono riguardare vizi di forma (come il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione), la carenza di interesse ad agire, o la proposizione di motivi non consentiti in sede di legittimità (ad esempio, la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, preclusa alla Cassazione). La decisione, quindi, si fonda implicitamente sul riscontro di uno o più di questi vizi, che hanno impedito ai giudici di procedere all’esame del merito della controversia.
Le Conclusioni
La conclusione che si trae da questo provvedimento è un monito sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti giudiziari, specialmente in un giudizio complesso come quello dinanzi alla Corte di Cassazione. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la sentenza impugnata, precludendo ogni ulteriore possibilità di riesame, ma aggrava anche la posizione del ricorrente con l’imposizione di sanzioni economiche. Questo caso evidenzia come l’accesso alla giustizia di ultimo grado sia subordinato al rispetto scrupoloso delle regole procedurali, la cui violazione comporta conseguenze processuali ed economiche di notevole rilievo.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria in questo caso specifico?
In questo caso, oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato proposto contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 14 maggio 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il 16/03/1990
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che il ricorso è nel suo complesso inammissibile, omettendo di confrontarsi con la puntuale ricostruzione in fatto e le corrette deduzioni in
diritto poste a fondamento della sentenza impugnata;
ritenuta la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire che l’attenuante prevista dal comma quarto dell’art. 385 cod. pen. è
integrata anche nel caso in cui colui che si è allontanato senza autorizzazione dagli arresti domiciliari si consegni ad autorità che abbia l’obbligo di tradurlo in
carcere (Sez.6, n. 28112 del 2012);
ritenuto che la motivazione resa in ordine all’esclusione delle attenuanti generiche è immune da censure rilevabili in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 marzo 2025 Il Consigliere e COGNOME nsore COGNOME