Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17971 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MUSSOMELI il 06/02/1977 NOME nato a CALTANISSETTA il 10/11/1973
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
( dato avviso alle [5 – arti;
udita lai -elazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di
Caltanissetta in data 6 giugno 2024;
rilevato che NOME COGNOME lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena, ovvero un motivo non consentito;
rilevato che NOME COGNOME lamenta erronea applicazione della legge penale quanto al riconoscimento della continuazione tra i reati e non invece l’assorbimento,
ovvero un motivo non consentito;
ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in ex
cassazione avverso la sentenza emessa art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca
motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientran nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legg (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01);
ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025