Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’inammissibilità ricorso Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, al tempo stesso, più significativi nel panorama della giustizia penale. Questo esito procedurale impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito di una vicenda, fermando il giudizio a una soglia preliminare. Un’ordinanza recente ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di tale declaratoria, che non sono solo procedurali ma anche economiche per il ricorrente.
I Fatti Processuali
Il caso in esame origina dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli in data 22 marzo 2024. Senza entrare nei dettagli della vicenda sottostante, che l’ordinanza non riporta, il punto focale è l’impugnazione proposta davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il ricorrente, evidentemente insoddisfatto della decisione di secondo grado, ha cercato di ottenere un annullamento o una riforma della stessa rivolgendosi ai giudici di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 marzo 2025, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione implica che i giudici non hanno valutato se le richieste del ricorrente fossero fondate o meno, ma hanno riscontrato un vizio preliminare che ha impedito l’esame nel merito.
Le Conseguenze Economiche della Declaratoria
Oltre alla chiusura definitiva del caso, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due precise conseguenze economiche per il ricorrente:
1. Condanna al pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti dallo Stato per la gestione del procedimento davanti alla Corte.
2. Condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende: il ricorrente è stato condannato a pagare tremila euro a questo ente, che finanzia progetti per il miglioramento delle infrastrutture carcerarie e il reinserimento dei detenuti. Questa sanzione ha una funzione dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o privi dei requisiti di legge.
Le Motivazioni
L’ordinanza in commento è molto sintetica e non esplicita le ragioni specifiche dell’inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più frequenti che portano a una simile pronuncia. Un’istanza per inammissibilità ricorso Cassazione può derivare da:
* Vizi di forma: mancato rispetto dei requisiti formali dell’atto, come la sottoscrizione da parte di un avvocato non abilitato al patrocinio in Cassazione.
* Motivi non consentiti: il ricorso si basa su contestazioni relative alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione delle prove, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità.
* Genericità dei motivi: le censure mosse alla sentenza impugnata sono vaghe, astratte o non indicano in modo specifico le violazioni di legge che si assumono commesse.
* Proposizione fuori termine: il ricorso è stato depositato oltre i termini perentori stabiliti dal codice di procedura penale.
La decisione della Corte, quindi, si è basata su una di queste (o simili) valutazioni preliminari, ritenendo l’impugnazione non meritevole di un esame più approfondito.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, riservato a casi in cui si lamenta una chiara violazione di legge o un vizio di motivazione, e non una terza opportunità per ridiscutere i fatti. La declaratoria di inammissibilità e le conseguenti sanzioni economiche fungono da filtro per garantire che solo le questioni giuridicamente più rilevanti arrivino all’attenzione della Suprema Corte, assicurando così l’efficienza e la funzione nomofilattica dell’organo di vertice della giurisdizione.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello, senza entrare nel merito della questione.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha stabilito se il ricorrente avesse torto o ragione sui fatti?
No. La declaratoria di inammissibilità è una decisione procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il merito della vicenda. La Corte si è fermata a una valutazione preliminare sui requisiti del ricorso stesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13885 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13885 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 02/05/1977
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME
Letto considerato
che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110, 648 e 416 commi primo, terzo e
quarto cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già
adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni alla
base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 – 10 della sentenza impugnata sulla sussistenza del vincolo associativo e sul contributo del
COGNOME per la professionalità acquisita nel settore illecito della ricettazione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il C nsigli i re Estensore