Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
L’inammissibilità ricorso Cassazione è uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché preclude l’esame nel merito delle questioni sollevate dalla difesa. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce due aspetti fondamentali: la necessità di presentare censure specifiche e non ripetitive e il rapporto tra inammissibilità e la nuova causa di improcedibilità per decorso dei termini. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava principalmente la decisione dei giudici di secondo grado di confermare la recidiva. Oltre a ciò, la difesa sollevava una questione di improcedibilità del procedimento, sostenendo che fosse decorso il termine massimo di durata del giudizio di legittimità, come previsto dall’articolo 344-bis del codice di procedura penale.
La ricorrente, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di rivalutare le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte territoriale, sperando in un esito diverso e, in subordine, di ottenere una declaratoria di estinzione del processo per il superamento dei limiti temporali.
La Decisione sull’Inammissibilità Ricorso Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa pronuncia ha avuto una duplice conseguenza: da un lato, ha confermato la validità della sentenza impugnata; dall’altro, ha bloccato la possibilità di applicare la causa di improcedibilità. La ricorrente è stata quindi condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi della Ripetitività delle Censure
Il primo e fondamentale motivo che ha portato all’inammissibilità ricorso Cassazione è stata la natura meramente riproduttiva delle doglianze. I giudici di legittimità hanno osservato che le argomentazioni contro il riconoscimento della recidiva erano identiche a quelle già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva motivato la sua decisione evidenziando la specifica pericolosità dell’imputata, desunta dalla condotta di reato contestata.
Il Rapporto tra Inammissibilità e Improcedibilità
Un punto cruciale dell’ordinanza riguarda l’improcedibilità prevista dall’art. 344-bis c.p.p. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso impedisce la maturazione di questa causa estintiva. In altre parole, se un ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, non si può nemmeno iniziare a calcolare il tempo ai fini dell’improcedibilità. Questo principio opera in modo analogo a quanto già consolidato per la prescrizione del reato. Inoltre, la Corte ha colto l’occasione per precisare che, ai sensi della normativa vigente, il termine di durata del giudizio di Cassazione era di un anno e sei mesi, e non un anno come erroneamente ipotizzato dalla difesa.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri logico-giuridici. In primo luogo, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori, non riesaminare i fatti. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza evidenziare vizi di legittimità (come violazione di legge o vizio di motivazione), è intrinsecamente inammissibile.
In secondo luogo, la Corte ha rafforzato l’idea che l’accesso a istituti processuali favorevoli, come l’improcedibilità per decorso del tempo, è subordinato alla presentazione di un’impugnazione valida. Consentire a un ricorso inammissibile di attivare il meccanismo dell’improcedibilità creerebbe una distorsione, premiando impugnazioni dilatorie e prive di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre spunti di riflessione pratici e di grande importanza. Evidenzia che un ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema cura, concentrandosi su specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata e non sulla semplice riproposizione di tesi già respinte. La pronuncia di inammissibilità ricorso Cassazione non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente e, soprattutto, preclude l’applicazione di benefici come l’improcedibilità. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Corte Suprema e la necessità di un filtro rigoroso per garantire l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure presentate erano una semplice riproduzione di argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuovi e validi vizi di legittimità.
L’inammissibilità del ricorso ha impedito di dichiarare l’improcedibilità del processo per decorso dei termini?
Sì. La Corte di Cassazione ha affermato che la manifesta infondatezza e l’inammissibilità del ricorso impediscono, così come avviene per la prescrizione, la maturazione della causa di improcedibilità prevista dall’articolo 344-bis del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche della decisione per la parte ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME e la memoria della difesa con cui si insiste nell fondatezza del ricorso al contempo deducendo l’intervenuta improcedibilità per il decorso del termine annuale entro il quale questa Corte avrebbe dovuto definire il procedimento ex art. 344-bis cod. proc. pen.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto confermare la recidiva contestata è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello / che ha apprezzato l’accresciuta pericolosità della imputata fondandola sulla specifica condotta di reato contestata ritenuta in tal senso significativa (pag. 7);
rilevato che manifestamente infondata risulta la dedotta improcedibilità che, oltre a non tenere in considerazione che l’inammissibilità del ricorso impedisce, come per la prescrizione, i maturare della causa di improcedibilità ex art. 344-bis cod. proc. pen., non valuta che, ex art. 2, comma 5, I. 27 settembre 2021 n. 134, il termine in questione è pari ad un anno e sei mesi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.