Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Recente Ordinanza
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più severi per chi intraprende il percorso del giudizio di legittimità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre l’occasione per analizzare le conseguenze dirette di tale declaratoria, che non si limitano alla mancata revisione della sentenza impugnata, ma comportano anche significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio il caso e le sue implicazioni.
Il Contesto del Ricorso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 19 febbraio 2024. Il ricorrente, un cittadino nato nel 1973, ha deciso di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado del sistema giudiziario italiano, che ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, la quale, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere incaricato, ha tenuto udienza il 5 maggio 2025 per deliberare sulla questione.
La Decisione della Suprema Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
L’esito del giudizio è stato netto e perentorio. La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Sebbene il testo del provvedimento non entri nel dettaglio delle specifiche ragioni che hanno portato a tale conclusione (come spesso accade in questo tipo di decisioni concise), possiamo dedurre che l’impugnazione fosse priva di uno o più requisiti essenziali richiesti dalla legge per poter essere esaminata nel merito.
L’inammissibilità impedisce alla Corte di valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza di secondo grado. Il giudizio si arresta a una fase preliminare, di puro rito, senza che i giudici possano esprimersi sulla correttezza o meno della decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La conseguenza diretta e inevitabile della dichiarazione di inammissibilità è la condanna del ricorrente a sostenere i costi del procedimento. Il dispositivo dell’ordinanza è chiaro: il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, la Corte ha imposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista dalla legge proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle forme procedurali, che appesantiscono inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso al giudizio di Cassazione non è incondizionato. È necessario che il ricorso sia redatto con estremo rigore tecnico e si fondi su motivi di legittimità validi. La superficialità o la mancanza dei requisiti procedurali non solo precludono ogni possibilità di ottenere una riforma della sentenza impugnata, ma espongono il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. Pertanto, la decisione di proporre ricorso per Cassazione deve essere sempre attentamente ponderata, affidandosi a professionisti esperti in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti per un’impugnazione efficace.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. L’atto viene quindi respinto senza una valutazione dei motivi di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha riesaminato i fatti del processo di appello?
No, la dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel merito della vicenda e di riesaminare i fatti. La decisione si è fermata a un livello puramente procedurale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19786 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MOLFETTA il 22/02/1973
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
k
n. 3740-25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al difetto di correlazione tra imputazio
e condanna, oltre che generico, non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo
(v. in particolare pp. 3-4);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, con
particolare riguardo alla omessa esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto non confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025