Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19770 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19770 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a NAPOLI il 10/01/1975 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 13/10/1975
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 3571/25 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art
337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati;
Ritenuto che il motivo di ricorso relativo al solo Criscuolo, attinente alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le
argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 2);
Ritenuto che il motivo di ricorso relativo al solo Finizio, riguardante
l’eccessività della pena, è manifestamente infondato perché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica
motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (v. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/05/2025