Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando l’Impugnazione si Ferma
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come si conclude un percorso giudiziario quando l’ultimo grado di giudizio, il ricorso per Cassazione, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità. La decisione di inammissibilità del ricorso in Cassazione non entra nel merito delle ragioni dell’imputato, ma si concentra su aspetti procedurali, sancendo la definitività della sentenza impugnata e comportando conseguenze economiche per il ricorrente. Approfondiamo questo caso per capire meglio la funzione della Corte di Cassazione e gli esiti di un ricorso.
Il Contesto Processuale del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. L’imputato, condannato nel precedente grado di giudizio, ha tentato l’ultima via di impugnazione per far valere le proprie ragioni. Tuttavia, il procedimento davanti alla Suprema Corte si è concluso con un’ordinanza che ha bloccato l’esame del merito del ricorso.
Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere designato, ha emesso un’ordinanza concisa ma perentoria. Con tale provvedimento, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questo tipo di pronuncia si verifica quando l’atto di impugnazione presenta vizi che ne impediscono la valutazione nel merito. Tali vizi possono riguardare, ad esempio, la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (i cosiddetti ‘vizi di legittimità’) o la proposizione di questioni che attengono ai fatti della causa, la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità.
Le Motivazioni
L’ordinanza analizzata, per sua natura sintetica, non esplicita nel dettaglio le specifiche ragioni che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, la decisione si fonda sulla relazione del Consigliere relatore, che ha evidentemente riscontrato la presenza di uno o più vizi procedurali nell’atto di impugnazione. La funzione della Corte di Cassazione, infatti, non è quella di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio, ma di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Un ricorso che tenta di ottenere un nuovo giudizio sui fatti o che non articola correttamente le censure di legittimità è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Le conseguenze di tale pronuncia sono duplici e significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali sostenute nello stesso grado di giudizio. A ciò si aggiunge una condanna al pagamento di una somma, nel caso di specie fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione pecuniaria ha una funzione dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, pertanto, ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con responsabilità e nel rispetto delle regole procedurali.
Cosa significa quando un ricorso è dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per l’uso improprio dello strumento processuale.
La sentenza impugnata diventa definitiva dopo l’ordinanza di inammissibilità?
Sì, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza emessa nel grado precedente, in questo caso quella della Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18217 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18217 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di NOME COGNOME deduce il
vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della sentenza impugnata;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto non è consentito in sede di
legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, incentrata
sulle modalità della condotta oppositiva particolarmente aggressiva da parte del ricorrente durante il divincolamento nei confronti dell’Autorità Giudiziaria
finalizzata a sfuggire al controllo da parte di quest’ultimi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025.