Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’affermazione di
responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., difettando l’elemento degli artifici e dei raggiri, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti,
richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti,
omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il denunciato vizio di motivazione è, pertanto, manifestamente infondato,
alla stregua delle corrette e non illogiche argomentazioni esposte a pag. 3 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.