Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di una Decisione Esemplare
L’ordinamento giuridico italiano prevede tre gradi di giudizio, culminanti con il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’accesso a questo ultimo livello non è automatico. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito che comporta conseguenze significative per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Contro la Sentenza d’Appello
I fatti alla base della decisione sono lineari dal punto di vista procedurale. Un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 11 luglio 2024, decideva di impugnare tale provvedimento proponendo ricorso per Cassazione. La Settima Sezione Penale della Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare, in via preliminare, se il ricorso presentato possedesse i requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
La Decisione della Suprema Corte: La Dichiarazione di Inammissibilità
Con un’ordinanza emessa il 15 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, constatando la mancanza dei presupposti procedurali per proseguire. Di conseguenza, la Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha anche condannato il proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Sebbene l’ordinanza in esame sia molto sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a tale esito. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi inferiori, non riesaminare i fatti del processo. Un ricorso è tipicamente dichiarato inammissibile quando:
* I motivi sono generici: Il ricorrente non specifica chiaramente quali norme di legge sarebbero state violate e perché.
* Si propongono questioni di fatto: Il ricorso tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione diversa dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità.
* Mancano i requisiti formali: L’atto non rispetta le forme previste dal codice di procedura penale (es. sottoscrizione da parte di un avvocato abilitato, rispetto dei termini).
* I motivi sono manifestamente infondati: Le argomentazioni sono palesemente prive di pregio giuridico, al punto da non meritare un esame approfondito.
La decisione in commento, emessa dalla Sezione Settima, spesso deputata a una funzione di ‘filtro’, si inserisce probabilmente in una di queste casistiche, sanzionando un utilizzo non corretto dello strumento del ricorso per Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ha due conseguenze pratiche immediate e rilevanti. La prima è che la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva e irrevocabile; non potendo più essere impugnata, acquista piena efficacia. La seconda è di natura economica: il ricorrente subisce un esborso non indifferente, composto dalle spese del procedimento e dalla sanzione di tremila euro. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi esplorativi o dilatori, che appesantiscono il lavoro della Suprema Corte e ritardano la definizione dei processi. Questo caso ribadisce, quindi, l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso per Cassazione, un rimedio che deve essere riservato a censure di legittimità serie e fondate.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non possedeva i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge per essere giudicato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Quale organo ha emesso la decisione in questo caso?
La decisione è stata emessa dalla Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19562 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19562 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LUCERA il 30/11/1974
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso che contesta l’affermazione di
responsabilità per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., difettando l’elemento degli artifici e dei raggiri, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti,
richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall’ art. 591, comma 1, lett. c), cod.
proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,
dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione, e dunque non specifici ma soltanto apparenti,
omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il denunciato vizio di motivazione è, pertanto, manifestamente infondato,
alla stregua delle corrette e non illogiche argomentazioni esposte a pag. 3 della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 15 aprile 2025.