Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19351 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/12/1990
avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PAVIA
p ato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza pronunciata
ex art. 444 cod. proc. pen. in data
24 settembre 2024, il Tribunale di Pavia ha applicato nei confronti di COGNOME
NOME la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 200 di multa avendolo ritenuto colpevole per i reati ascritti;
che per l’annullamento di predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione eccependo l’erronea applicazione della legge con riferimento alla
qualificazione giuridica del fatto.
Considerato che il ricorso è inammissibile perché contrario al costante
orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai
sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma
50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con
indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci
errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01);
caso che la presente sentenza non manifesta;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.