Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18930 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18930 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 06/06/1985
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’applicazione della
disciplina del concorso formale tra distinte ipotesi di indebita utilizzazione di carta di credito, ricorrendo, invece, un unico delitto riconducibile all’art. 493-ter cod
pen. attesa la contestualità dei prelievi di denaro effettuati, non è consentito poiché non risulta connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del
ricorso, dell’ art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della decisione,
e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, con i corretti richiami giurisprudenziali ivi contenuti ed ignorati dalla ricorrente);
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con rilevato,
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.