Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21139 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21139 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 21/07/1996
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale il ricorrente lamenta
la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza
(si veda pag. 5-6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità fondata sui plurimi precedenti penali dkcui è gravato l’imputato, anche
considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025
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La Presidente