Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come si conclude un percorso giudiziario quando l’atto di impugnazione finale non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte. Comprendere il concetto di inammissibilità del ricorso in Cassazione è fondamentale per capire perché non tutte le cause arrivano a una discussione nel merito davanti al più alto organo della giurisdizione. In questo caso, il ricorso contro una decisione della Corte d’Appello di Palermo è stato bruscamente interrotto.
Il Percorso del Ricorso: dall’Appello alla Cassazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 6 febbraio 2024. Sperando di ottenere una riforma della decisione, il soggetto ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Suprema Corte, con l’ordinanza del 31 gennaio 2025, ha posto fine al procedimento dichiarando il ricorso inammissibile.
Il Significato dell’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
Una dichiarazione di inammissibilità non entra nel merito della questione, cioè non stabilisce se il ricorrente avesse ragione o torto sui fatti contestati. Si tratta di una decisione di natura prettamente processuale. Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse ragioni, tra cui:
* Vizi di forma: l’atto potrebbe non rispettare le rigide regole formali previste dal codice di procedura penale.
* Mancanza dei motivi specifici: il ricorso deve indicare in modo chiaro e specifico le violazioni di legge o i vizi logici della sentenza impugnata, non potendosi limitare a una generica contestazione.
* Questioni di merito: la Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione della sentenza precedente. Un ricorso che tenti di ottenere una nuova valutazione delle prove è destinato all’inammissibilità.
* Tardività: il ricorso è stato presentato oltre i termini di legge.
Sebbene l’ordinanza in esame non espliciti il motivo specifico, la sua conseguenza è netta: la sentenza della Corte d’Appello di Palermo diventa definitiva e non più impugnabile.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente non solo la delusione per la mancata revisione del caso, ma anche significative conseguenze economiche. L’ordinanza prevede infatti una duplice condanna.
Condanna alle Spese Processuali
Come in ogni giudizio, la parte soccombente è tenuta a pagare le spese del procedimento. Con la dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è considerato la parte che ha perso e deve quindi farsi carico dei costi legali sostenuti dallo Stato per quella fase processuale.
Versamento alla Cassa delle Ammende
Oltre alle spese, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, serve a finanziare un fondo statale destinato al miglioramento del sistema penitenziario e a progetti di reinserimento sociale dei condannati; dall’altro, agisce come deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente sintetiche, come spesso accade nelle pronunce di inammissibilità. La Corte, dopo aver dato avviso alle parti e ascoltato la relazione del Consigliere, si limita a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa formula concisa presuppone che i motivi dell’inammissibilità fossero evidenti dagli atti e non necessitassero di una complessa argomentazione. La motivazione risiede quindi nella constatazione della mancanza di uno dei requisiti procedurali essenziali per l’accesso al giudizio di legittimità.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della legalità e non come un terzo grado di merito. La declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna economica sottolineano la necessità di presentare ricorsi fondati e formalmente impeccabili. Per i cittadini, ciò significa che l’accesso alla Suprema Corte è un’opzione da percorrere solo in presenza di reali violazioni di legge, e non come un tentativo generico di ribaltare una decisione sfavorevole.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso è condannata al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Cos’è la Cassa delle ammende e a cosa servono i fondi?
È un fondo statale che raccoglie le somme derivanti da sanzioni pecuniarie come quella disposta in questa ordinanza. I fondi vengono utilizzati per finanziare programmi di reinserimento per i detenuti e per migliorare le strutture penitenziarie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21025 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 03/02/1972
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 6 febbraio
2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 24 marzo 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro
2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 de
1990; fatto accertato in Palermo il 23 marzo 2022.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con il quale sono stati dedotti il vizio di motivazione violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto del tutto generico, non essendovi
critiche specifiche al percorso argonnentativo della sentenza impugnata, che invero ha fornito adeguate risposte, con cui il ricorso non si confronta, a ciascuna delle doglianze sollevate.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d
pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.