Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20824 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20824 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AZOITEI NOMECUI CODICE_FISCALE) nato il 29/05/1984
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.
624-625 cod. pen. (capo 1), 4 comma 2 legge n. 110 del 1975 (capo 2), 116 CdS
(capo 3);
Rilevato che tutti e tre i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non
scanditi da specifica critica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata (cfr.
paragrafo 2 pag. 5 – numero dattiloscritto-
sulla sussistenza della contravvenzione di cui al capo 2; paragrafo 3, pag. 6 –
numero dattiloscritto- sul diniego della
continuazione; paragrafo 6 pag. 8 – numero dattiloscritto-
sulla mancata applicazione di pene sostitutive);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025