Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 05/05/1988
avverso la sentenza del 16/09/2024 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE
dato avydo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto:
-che NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di
Pordenone, di applicazione della pena concordata, emessa ai sensi dell’ art. 444 cod. proc. pen.
di mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma d.P.R. 309 del 1990, così riqualificati i fatti ascritti in rubrica perché illecitamente det
fine di cederla, sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana;
-che, con un unico motivo, lamenta l’eccessività della pena irrogata dal momento che il Tribunal avrebbe determinato la pena partendo da una quantificazione ben superiore al minimo edittale
e senza motivare specificamente sul punto;
-che il ricorso è inammissibile in quanto proposto dall’imputato al di fuori delle strette contemplate dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (come introdotto dall’arti., gomma 5
della I. n. 103 del 2017), nella specie applicabile essendo la richiesta di applicazione della stata avanzata successivamente al 03/08/2017 (quale relativo momento determinante,
corrispondente alla data di entrata in vigore della nuova norma, considerato dall’art. 1, com
51 della I. n. 103 cit.). In base alla novellata disciplina, infatti, il rito prescelto non prospettazione, in sede di legittimità, di motivi di ricorso diversi da quelli attinenti all’es della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Quanto evidenziato dà luogo ad una causa di inammissibilità che può essere dichiarata “de plano”, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. seguendo, per legge, la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma. di euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella amera di consiglio del 28 febbraio 2025.