Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando e Perché un Appello Viene Respinto
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto per analizzare il concetto di inammissibilità del ricorso in Cassazione, un esito procedurale che ha conseguenze significative per il ricorrente. Comprendere i motivi che portano a questa decisione è fondamentale per chiunque affronti un percorso giudiziario.
Il Contesto Processuale
Il caso in esame trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo in data 15 maggio 2024. L’imputato, tramite i suoi legali, ha deciso di impugnare tale decisione, portando la questione all’attenzione della settima sezione penale della Corte di Cassazione. La Suprema Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha valutato preliminarmente la ricevibilità dell’atto di impugnazione.
La Decisione della Suprema Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
Con un’ordinanza emessa il 21 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria non entra nel merito delle ragioni esposte, ma si ferma a una valutazione preliminare che sancisce la non procedibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta di questa decisione non è solo la conferma definitiva della sentenza della Corte d’Appello, ma anche una sanzione economica: il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
Il documento analizzato non esplicita le ragioni specifiche che hanno condotto alla declaratoria di inammissibilità. Tuttavia, possiamo delineare le cause più comuni che portano a un simile esito nel giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un giudice di merito e non può rivalutare i fatti così come accertati nei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per diversi vizi, tra cui:
* Mancanza dei requisiti di legge: L’atto potrebbe non rispettare le forme o i termini previsti dal codice di procedura penale.
* Genericità dei motivi: I motivi di ricorso non possono essere vaghi ma devono indicare in modo specifico le presunte violazioni di legge o i vizi di motivazione della sentenza impugnata.
* Proposizione di questioni di merito: Spesso i ricorsi vengono respinti perché tentano di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dai giudici di merito, compito che esula dalle competenze della Suprema Corte.
* Manifesta infondatezza: Quando i motivi appaiono palesemente privi di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione è uno strumento straordinario, non una terza istanza di giudizio. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi esplorativi o dilatori, volti unicamente a ritardare la definitività della condanna. Per le parti, ciò sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica specializzata, in grado di valutare attentamente i presupposti per un’impugnazione in Cassazione, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità e non su questioni di fatto ormai cristallizzate.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato in Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con ordinanza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della vicenda?
No, la declaratoria di inammissibilità è una decisione di carattere procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il merito, ovvero i fatti e le questioni di fondo del caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22148 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/02/1983
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 34782/2024
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso relativo alla valutazione di inammissibilità dell’appello;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, la decisione di inammissibil impugnata, pronunciata con sentenza, rivela come la Corte abbia sostanzialmente valutato nel
merito i motivi di appello, e, dall’altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motiv con la quale non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2025.