Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21967 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 05CC1IA) nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
letta la memoria difensiva,
ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena, la mancata
prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante contestata ed il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità di cui alla sent. della Corte Cost. n. 86/202
oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente
infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze
aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 1
cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano,
particolare pag. 2-3 della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha sottolineato la gravità dei fatti );
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente