Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di una delle decisioni più frequenti della Corte di Cassazione: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo provvedimento, sebbene conciso, è fondamentale per comprendere i rigidi paletti che regolano l’accesso al terzo e ultimo grado di giudizio. Analizziamo cosa significa e quali sono le conseguenze per chi si vede respingere l’impugnazione in questa fase preliminare.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 11 luglio 2024, ha deciso di presentare ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere l’annullamento o la riforma della decisione di secondo grado. Il caso è stato quindi assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte per la valutazione preliminare.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 28 marzo 2025, ha tagliato corto il percorso processuale. Senza entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, ha dichiarato il ricorso “inammissibile”. Questa decisione non è una valutazione sulla colpevolezza o innocenza, né un’analisi delle argomentazioni difensive, ma un giudizio tecnico sulla conformità dell’atto di impugnazione ai requisiti richiesti dalla legge.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice e severa:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è tenuto a rimborsare i costi del procedimento.
2. Condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: È stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro. Questa misura ha una funzione dissuasiva, per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non conformi alle regole.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza sia estremamente sintetica, le motivazioni di una declaratoria di inammissibilità sono solitamente riconducibili a vizi specifici del ricorso. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità, che valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è inammissibile, ad esempio, quando i motivi presentati sono generici, si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o tentano di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. La decisione della Corte, nella sua lapidaria formulazione, presuppone la mancanza dei presupposti essenziali per poter procedere a un esame approfondito.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione è uno strumento eccezionale, non una terza opportunità per discutere i fatti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione funge da filtro per garantire che solo le questioni di puro diritto, o i vizi di motivazione più gravi, giungano all’attenzione della Suprema Corte. Per i cittadini e i loro difensori, ciò si traduce nella necessità di redigere atti di impugnazione estremamente rigorosi e tecnicamente impeccabili, pena la chiusura immediata del processo con l’aggiunta di sanzioni economiche. La sentenza della Corte d’Appello diventa, a questo punto, definitiva.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione perché il ricorso non rispettava i requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge. L’atto è stato quindi respinto in via preliminare, senza un’analisi delle argomentazioni.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a titolo di sanzione, in questo caso tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità chiude definitivamente il caso?
Sì, per quanto riguarda le questioni sollevate nel ricorso, la dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza impugnata (in questo caso, quella della Corte d’Appello) e conclude il procedimento giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21952 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21952 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 24/09/1986
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, c
è stata confermata la penale responsabilità per il reato di cui all’art.
d.P.R.309/1990, in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacent cocaina e hashish, lamentando, con un unico motivo di ricorso, il diniego della preval
circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art.99, comma 4, cod. pe
Nel caso in disamina, il giudice ha correttamente ritenuto che l’applicata recidiva, ai
99, comma 4, cod. pen., osta ad un simile bilanciamento in termini di prevalenza p del disposto di cui all’art.69, comma 4, cod. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ric pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 28/03/2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente