Inammissibilità Ricorso Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un ricorso davanti alla Corte di Cassazione quando questo viene giudicato inammissibile. Comprendere la dinamica dell’inammissibilità ricorso Cassazione è fondamentale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia penale, poiché le implicazioni non sono solo procedurali ma anche economiche. Questo provvedimento, seppur conciso, riafferma principi cardine del nostro sistema processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bari in data 19 febbraio 2024. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni. Il caso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale, che ha fissato l’udienza per il 23 maggio 2025.
La Decisione sull’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
All’esito dell’udienza, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione impedisce ai giudici di entrare nel merito della questione, ovvero di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno. La declaratoria di inammissibilità agisce come un filtro, bloccando i ricorsi che non rispettano i rigorosi requisiti previsti dalla legge.
Sebbene l’ordinanza non espliciti i motivi specifici dell’inammissibilità, è utile ricordare che un ricorso in Cassazione può essere dichiarato tale per diverse ragioni, tra cui:
* Mancanza dei motivi specifici di impugnazione richiesti dalla legge.
* Proposizione di censure che riguardano il merito dei fatti, anziché la violazione di legge (vizi di legittimità).
* Vizi formali nella presentazione dell’atto.
Le Conseguenze Economiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. L’ordinanza, infatti, ha condannato il ricorrente a due tipi di pagamenti:
1. Il pagamento delle spese processuali: si tratta dei costi sostenuti per lo svolgimento del giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende: questa è una vera e propria sanzione pecuniaria, prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che contribuiscono a congestionare il lavoro della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La motivazione sottostante a una tale decisione, seppur non esplicitata nel dettaglio nel testo dell’ordinanza, risiede nei principi di economia processuale e di responsabilità. Il legislatore ha previsto la sanzione del versamento alla Cassa delle ammende proprio per disincentivare impugnazioni avventate. Quando un ricorso è privo dei requisiti minimi per essere esaminato, si presume che la parte abbia abusato del proprio diritto di impugnazione, causando un inutile dispendio di risorse per il sistema giudiziario. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria rappresenta, quindi, la logica conseguenza di un’iniziativa processuale che non avrebbe dovuto essere intrapresa, fungendo da monito per il futuro.
Conclusioni
In conclusione, questo provvedimento della Corte di Cassazione, pur nella sua sinteticità, ribadisce un concetto fondamentale: l’accesso al giudizio di legittimità è un diritto da esercitare con cognizione di causa e nel rispetto delle regole processuali. L’inammissibilità ricorso Cassazione non solo chiude definitivamente la porta a una revisione della sentenza impugnata, ma comporta anche significative sanzioni economiche per il ricorrente. Ciò sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la strada dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte, affidandosi sempre a una difesa tecnica competente in grado di valutare la reale sussistenza dei presupposti per un ricorso.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione nel caso in esame?
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato presentato il ricorso?
Il ricorso era stato presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari del 19 febbraio 2024.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 01/10/1969
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la mancata valutazione delle s.i.t.
rese dall’imputato, in cui costui aveva negato ogni responsabilità nella vicenda, è
ripetitivo giacché i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento,
non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 sulla prova della penale responsabilità dell’imputato) poiché scevre da manifeste illogicità, in
quanto certamente non contrastate o confutate dalla negazione di ogni responsabilità da parte dell’imputato;
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la rilevato,
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.