Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21776 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21776 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il 31/10/1985
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE RAGIONE_SOCIALE di BOLZANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
il primo motivo di ricorso, in punto di prova dell’elemento ritenuto che
soggettivo del reato, oltre ad essere privo di specificità, non si confronta con la motivazione (si veda, in particolare, pag. 3 sull’azione cosciente e volontaria
dell’imputato, non rilevando i motivi asseriti dalla difesa, ma piuttosto la persistenza della condotta);
il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata considerato che
applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. peri.; nel caso di specie, i giudici
del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti non manifestamente illogici (cfr. Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01), le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.