Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21682 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21682 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGHERIA il 31/08/1965
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stato condannato per il reato di fur
pluriaggravato di energia elettrica;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
– che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la sottrazione energia elettrica integra il reato di furto aggravato e non quello di truffa, in quanto l’alt
del sistema di misurazione dei consumi conseguente a tale condotta determina l’erogazione dell’energia elettrica contro la volontà dell’ente erogatore (cfr. Sez. 4, n. 3339 del 22/12/
COGNOME, Rv. 269013);
– che gli altri due motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reite di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con
corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag
4 e 5 della sentenza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; che, risulta da entrambe le sentenze di merito (che fanno riferimento alla documentazione integrativ
alla denuncia), il risarcimento del danno non era stato integrale; che, «ai fini del riconoscim dell’attenuante dell’integrale riparazione del danno, il risarcimento dev’essere integral
effettivo …» (Sez. 5, n. 7826 del 30/11/2022, Bojic, Rv. 284224);
– che la memoria dell’avv. NOME COGNOME per l’imputato, non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
– che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore Così deciso, il 14 maggio 2025
Il Presid