Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21651 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21651 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SINGEN( GERMANIA) il 07/03/1981
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di Salerno ha dichiarat inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado, con
la quale l’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
– che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; che l’avv. NOME COGNOME per l’imputato, ha depositato una memori
scritta;
– che l’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che l’elezione domicilio è espressione della volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazio
presso quel luogo e non è surrogabile con la mera indicazione del luogo di residenza dell’imputat contenuta nell’atto di appello redatto dal difensore (cfr. Sez. 2, n. 7834 del 28/01/2020, Sim
Rv. 278247; Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, Crosasso, Rv. 266070); che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata; che questa Corte ha già affermato che «
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quat dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per
con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitam all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’el
di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione
all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difenso
sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il di ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge» (S 6, n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME, Rv. 285900; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME Rv. 285324); che risulta del tutto generica la censura relativa al contrasto con l’art. 3 che, in ogni caso, l’inammissibilità dell’impugnazione è stata prevista quale conseguenza de mancato rispetto di una regola processuale non priva di ragionevolezza, essendo correlata alla richiesta di collaborazione all’imputato appellante e al suo difensore di farsi carico di indiv l’elezione o dichiarazione di domicilio, al fine di prevenire possibili cause di nullità per individuazione del luogo in cui deve essere eseguita la citazione dell’imputato per il giudi appello;
che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità del ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso, il 14 maggio 2025
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