Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22956 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22956 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME ( CUI CODICE_FISCALE ) nato il 07/10/1990 NOME COGNOME ( CUI 06EPSTI ) nato il 12/01/1994
avverso la sentenza del 20/11/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di BOLZANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con la quale il G.u.p. di Bolzano ha applicato loro la pena
ex art.
444 cod. proc.
peri. per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 2 e 5, 61, n.
pen.;
considerato che:
– contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife
correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla i della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma
2
– bis, cod. proc. pen.); ed è, per l’appunto,
«inammissibile» – poiché non rientra nelle predette ipotesi – «il ricorso per cassazione, avvers sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice dell
condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727
del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01);
– che entrambi i ricorsi, che contengono il medesimo ordine di censure, denunciano in maniera assertiva la carenza di motivazione in relazione al difetto dei presupposti di cui all’ar
cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità degli imput ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2025.