Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il 02/07/1979
avverso la sentenza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di SAVONA
‘dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Savona gli ha applicato la pena
ex art.
444 cod. proc. pen. per il delitto di furto in abitazione;
considerato che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso p cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato
difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma
2-bis, cod. proc. pen.) e la
difesa – peraltro, in maniera generica – ha invece denunciato il vizio di motivazione in ordine commisurazione della pena;
ritenuto, pertanto, che:
– il ricorso è stato proposto fuori dai casi consentiti e deve essere dichiarato inammissi con ordinanza
de plano ex art.
610, comma
5-bis cod. proc. pen.;
– all’inammissibilità consegue ex art.
616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evident inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30
del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.