Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29054 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29054 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a VITTORIA il 13/09/1984
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ig
Rilevato che
NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art. 176 del
d.lgs. n. 42 del 2004, alla pena di quattro mesi di reclusione e di 200,00 euro di multa, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla sussistenza del presupposto della non abitualità della condotta ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-
bis cod. pen.;
Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità
poiché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica criticità
delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie
estranea al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in
quanto la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato che il fatto non può
essere ritenuto di particolare tenuità in virtù della reiterazione delle diverse condotte di impossessamento di beni culturali (aventi ad oggetto, segnatamente,
una moneta in bronzo di età bizantina, un applique in bronzo di età tardoantica o altomedievale, tre monete di interesse numismatico – una moneta siciliana del XVII secolo e due monete italiane di epoca post-unitaria -, nonché una medaglia devozionale di interesse numismatico/iconografico/etnoantropologico);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, i! 4 luglio 2025.